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interventi di miglioramento sismico negli edifici esistenti

 

L’entrata in vigore del Superbonus 110%, ai sensi del D.L. 19/05/2020 n. 34 (recante misure urgenti a sostegno del lavoro e dell’economia connesso all’emergenza sanitaria COVID-19) ha esteso la possibilità di estendere la super detrazione fiscale anche agli interventi Sismabonus, riguardanti i lavori di miglioramento sismico degli edifici esistenti.

Il superbonus 110% si applica anche ad interventi locali (rifacimento solai, copertura, elementi strutturali di consolidamento) che non implicano un salto di classe sismica ma che migliorano la rigidezza o il comportamento statico dell’edificio. Questi lavori possono essere realizzati con costi e tempi compatibili con i limiti di spesa della nuova agevolazione.

 

 

 

 

 

IL SISMABONUS E LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI ANTISISMICI AI SENSI DELLE NTC 2018

Le Norme Tecniche per le costruzioni – NTC 2018, individuano tre distinte categorie di intervento:

Interventi di riparazione – interventi locali: sono limitati ad uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità; il progetto e la valutazione della sicurezza riguarderà esclusivamente gli elementi interessati evidenziandone le carenze e dimostrerà di non modificare il comportamento della struttura nel suo insieme né di ridurre i livelli di sicurezza preesistenti. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.

Interventi di miglioramento: sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assogettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni.

Interventi di adeguamento: sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, o per cambio di classe d’uso da IIa a IIIa (solo per edifici scolastici) o da IIIa a IVa.

 

 

 

CESSIONE DEL BONUS E SCONTO IN FATTURA 110%

In luogo della fruizione del beneficio mediante detrazione di imposta in 5 anni il cliente/contribuente può scegliere tra:

• lo SCONTO IN FATTURA; sconto in fattura e quindi cessione del bonus fiscale all'esecutore dei lavori in cambio di uno sconto in fattura
• la CESSIONE DEL CREDITO e cioè la cessione ad azienda terza del beneficio fiscale a fronte di un compenso

In sostanza se il proprietario non ha la disponibilità finanziaria per affrontare l'intervento oppure non ha capienza fiscale per detrarre il bonus, può "scaricare" la questione sul fornitore (sconto in fattura) o valutare la cessione a terzi (banche o finanziarie).

 

Ecobonus e Sisma bonus al 110%: cosa fare?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato (contattami in privato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.

 

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Architetto Giorgio Sabatini

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